Il Decreto Rilancio diventa legge: confermato il Superbonus 110%
Lo scorso 18 luglio 2020 è stata finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77: il Decreto Rilancio diventa finalmente legge. Cosa vuol dire? Che il Superbonus e l’Ecobonus connessi all’emergenza COVID-19 sono applicabili.
Come riportato all’interno del testo infatti, la legge in questione contiene la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Ma in parole povere: di cosa si tratta? E come interessa il settore edilizio? Vediamolo insieme.
Partiamo dal principio: cos’è il Superbonus 110%
I Superbonus 110% sono detrazioni fiscali ai quali si ha diritto per eseguire interventi di efficientamento termico e messa in sicurezza degli immobili. L’obiettivo? È duplice: consentire di incrementare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano e rilanciare il settore edilizio.
Per comodità, possiamo suddividere tali interventi in diverse categorie. Sarà più semplice così individuare fra queste i servizi che noi di Impianti e Tecnologia possiamo offrire.
- efficienza energetica, cioè gli interventi previsti dall’Ecobonus;
- riduzione del rischio sismico, che rientrano del novero del Sisma Bonus;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Quali sono gli interventi previsti dal nuovo Ecobonus?
Nello specifico, gli incentivi previsti dall’Ecobonus riguardano i seguenti lavori di ristrutturazione.
- Isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. In sintesi: la realizzazione del cappotto termico degli edifici.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Questa possibilità è riservata ai lavori che interessano le parti comuni degli edifici condominiali.
- Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici.
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori integrati connessi alla rete elettrica.
Superbonus 110%: chi può richiederlo?
Alla detrazione fiscale del 110% possono accedere:
- condomini;
- persone fisiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Vengono tuttavia escluse dalla possibilità di accedere alle agevolazioni le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Quando e come si può richiedere il Superbonus 110%?
Sebbene siano attesi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione della documentazione richiesta, è già possibile definire le modalità per accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%. Vediamole nel dettaglio.
- Detrazioni fiscali: rimborso al 110% nella denuncia dei redditi delle spese sostenute, spalmate in 5 quote annuali di pari importo.
- Sconto in fattura: sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
- Cessione del credito: è inoltre possibile trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, da cedere alla banca o all’impresa che realizza i lavori. Anche in questo caso è necessario il visto di conformità.
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